Articolo 27 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 26Articolo 27 bis
Versione
6 maggio 1998
Art. 27. Esclusioni 1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilita' e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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