Articolo 66 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 65Articolo 68
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6 maggio 1998
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15 dicembre 1999
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1 gennaio 2007
Art. 66. Funzioni conferite agli enti locali 1. Sono attribuite, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ai comuni le funzioni relative:
(( a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) )) ;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443 .
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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