(( a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) )) ;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443 .
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.