Art. 103. Funzioni affidate a soggetti privati 1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validita' viene effettuata con le modalita' di cui all' articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.))
a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validita' viene effettuata con le modalita' di cui all' articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.))