Articolo 103 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 102Articolo 104
Versione
6 maggio 1998
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Versione
21 maggio 1998
Art. 103. Funzioni affidate a soggetti privati 1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validita' viene effettuata con le modalita' di cui all' articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.))
Entrata in vigore il 21 maggio 1998
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