Articolo 107 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
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6 febbraio 2018
Art. 107. Funzioni mantenute allo Stato 1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) ;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) ;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) ;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) ;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita' industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) ;
2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) ;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) ;
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) ;
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)) .
Entrata in vigore il 6 febbraio 2018
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