Articolo 78 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 77Articolo 79
Versione
6 maggio 1998
Art. 78. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Statoregioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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