Articolo 20 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 19Articolo 21
Versione
6 maggio 1998
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Versione
1 marzo 2006
Art. 20. Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1. ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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