Articolo 11 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 maggio 1998
Art. 11. Ambito di applicazione 1. In attuazione della delega conferita dall' articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonche', nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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