Art. 1. Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno
La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore, della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno 1982.
Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validita' le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 , delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163 , nonche' le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981.
((Hanno inoltre validita' fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91)) .
La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore, della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno 1982.
Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validita' le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 , delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163 , nonche' le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981.
((Hanno inoltre validita' fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91)) .