Articolo 1 del Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679
Articolo 2
Versione
29 novembre 1981
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Versione
28 gennaio 1982
Art. 1. Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore, della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno 1982.
Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validita' le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 , delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163 , nonche' le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981.
((Hanno inoltre validita' fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91)) .
Entrata in vigore il 28 gennaio 1982
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