Articolo 10 del Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
Articolo 9Articolo 10 bis
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Art. 10.

Estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni

1. Quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall' articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravita' dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l'estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione. Si tiene altresi' conto delle ragioni di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 .
2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso reclamo ai sensi dell' articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, l' articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 .
3. L'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenne e' affidata al personale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
4. Quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non puo' essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i maggiorenni.
5. Se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', non si fa luogo all'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni.
((4)) ---------- AGGIORNAMENTO (4)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 10-11-2018 a seguito della modifica del comma 1 dell'art. 9 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 che disponeva l'introduzione del comma 3-bis al presente articolo, ad opera della L. 13 novembre 2023, n. 159 , di conversione del medesimo.
Entrata in vigore il 15 novembre 2023
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