Articolo 8 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
Articolo 7Articolo 8 bis
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Art. 8.
(Procedure di raffreddamento dei conflitti).

1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale. (5) ((6)) 3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative possono ricorrere al Ministro per la pubblica amministrazione, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti gli accordi nazionali di cui all'articolo 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi dell' articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e della legge 23 agosto 1988, n. 400 , provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate. (5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all' articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206 , come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all' articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2023
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