Articolo 6 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 giugno 1995
Art. 6. Materie riservate alla legge 1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall' art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216 .
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , citata, e' riportato alla nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 11 giugno 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente