Art. 1. Revisione della disciplina dei redditi dei terreni 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
« 4-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), e' determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e' censita la particella incrementata del 400 per cento.
4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non puo' essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis). »; b) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attivita' agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile . »;
2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « produttive di reddito agrario »;
3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis;
b-ter) le attivita' dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all' articolo 2135 del codice civile ;»;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, nonche' sono disciplinate le modalita' di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attivita' di produzione di vegetali e le modalita' di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis). »; c) all'articolo 34, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), e' determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e' censita la particella, incrementata del 400 per cento. »; d) all'articolo 36, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater. »; e) all'articolo 56-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente. »;
2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
« 3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. »;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all' articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . »; f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4 ». 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2025, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 .
a) all'articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
« 4-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), e' determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e' censita la particella incrementata del 400 per cento.
4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non puo' essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis). »; b) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attivita' agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile . »;
2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « produttive di reddito agrario »;
3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis;
b-ter) le attivita' dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all' articolo 2135 del codice civile ;»;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, nonche' sono disciplinate le modalita' di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attivita' di produzione di vegetali e le modalita' di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis). »; c) all'articolo 34, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), e' determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e' censita la particella, incrementata del 400 per cento. »; d) all'articolo 36, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater. »; e) all'articolo 56-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente. »;
2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
« 3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. »;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all' articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . »; f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4 ». 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2025, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 .