Articolo 7 del Decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 giugno 1989
>
Versione
9 agosto 1989
Art. 7. 1. Le modalita' da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, previsti dagli articoli 2-sexies , 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avuto riguardo ai principi' fissati negli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelli iniziati prima dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, per l'amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle concernenti le modalita' di determinazione dell'ammontare dei compensi da liquidare all'amministratore e ai suoi coadiutori, nonche' di quelle concernenti il recupero delle spese anticipate dallo Stato.
3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , anticipate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dall'erario su provvedimento del giudice, rimangono a carico dell'erario medesimo se gia' non pagate dal soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione, o se non recuperabili dal compendio dei beni sequestrati o comunque non ripetibili ai sensi dell' articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 .
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 282 )) .
5. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito di procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme in atto precedentemente a tale data.
Tuttavia, quando si tratti di provvedimenti di confisca, la destinazione dei beni, ove non sia gia' stata disposta con provvedimento dell'Amministrazione delle finanze anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' aver luogo solo quando la confisca sia divenuta definitiva. La gestione dei beni anteriormente alla definitivita' del provvedimento e' curata dall'intendente di finanza, che a tal fine nomina un amministratore, osservato quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; per l'amministrazione dei beni e il pagamento delle spese si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e 4 del presente decreto-legge.
6. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2-quater ed il primo e secondo comma dell'articolo 2-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ((...)) .
Entrata in vigore il 9 agosto 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente