Articolo 5 del Decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 giugno 1989
Art. 5. 1. Nel sesto comma dell'articolo 3- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le parole: "Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo." sono soppresse.
2. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , il secondo e il terzo comma dell'articolo 3- ter sono sostituiti dai seguenti:
"Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo , nono , decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitivita' delle relative pronunce.
I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutivita' resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.
In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame da' immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitivita' della pronuncia.".
Entrata in vigore il 16 giugno 1989
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