Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417
Articolo 28Articolo 30
Versione
8 novembre 1992
Art. 29. Casse degli uffici e reparti 1. Gli uffici e reparti della Polizia di Stato ai cui titolari sono affidate le attribuzioni di funzionario delegato non titolare di contabilita' speciale sono dotati di due casseforti, di cui una per la custodia dei fondi accreditati direttamente dal Ministero e l'altra per la custodia di fondi di diversa provenienza. 2. Le chiavi, con i relativi duplicati, di ciascuna delle due casseforti sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere. 3. Gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato presso i quali occorre provvedere alla custodia di fondi sono dotati di una sola cassaforte, le cui chiavi, con i relativi duplicati, sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere. 4. Il titolare dell'ufficio o reparto interessato puo' affidare, sotto la propria responsabilita', la chiave di cui e' in possesso, con il relativo duplicato, al funzionario responsabile dell'ufficio di amministrazione e contabilita'.
Entrata in vigore il 8 novembre 1992
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