Art. 35. Disposizioni particolari per il passaggio di consegne 1. Il cassiere che, per malattia o per altra causa impeditiva, non possa presenziare alle operazioni di cui all'articolo 34, deve:
a) darne tempestiva comunicazione al titolare dell'ufficio o reparto da cui dipende; b) inviare al titolare medesimo le chiavi di cassa, a mezzo di altro dipendente munito di delega a rappresentarlo ed a sottoscrivere, per suo conto, gli atti relativi al passaggio di consegne. 2. Qualora il cassiere sia nella impossibilita' di ottemperare agli adempimenti di cui al comma 1, il titolare dell'ufficio o reparto designa un proprio dipendente non corresponsabile del servizio di cassa, affinche' provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare il cassiere nelle operazioni anzidette. 3. Il mancato intervento del cassiere e la presenza del suo rappresentante, sia fiduciario che di ufficio, nelle operazioni di passaggio delle consegne debbono risultare, a seconda dei casi, dalla dichiarazione o del verbale di cui al comma 2 dell'articolo 34. 4. In caso di morte del cassiere, si applica la procedura di cui ai commi 2 e 3.
a) darne tempestiva comunicazione al titolare dell'ufficio o reparto da cui dipende; b) inviare al titolare medesimo le chiavi di cassa, a mezzo di altro dipendente munito di delega a rappresentarlo ed a sottoscrivere, per suo conto, gli atti relativi al passaggio di consegne. 2. Qualora il cassiere sia nella impossibilita' di ottemperare agli adempimenti di cui al comma 1, il titolare dell'ufficio o reparto designa un proprio dipendente non corresponsabile del servizio di cassa, affinche' provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare il cassiere nelle operazioni anzidette. 3. Il mancato intervento del cassiere e la presenza del suo rappresentante, sia fiduciario che di ufficio, nelle operazioni di passaggio delle consegne debbono risultare, a seconda dei casi, dalla dichiarazione o del verbale di cui al comma 2 dell'articolo 34. 4. In caso di morte del cassiere, si applica la procedura di cui ai commi 2 e 3.