Articolo 16 del Decreto 2 marzo 2006, n. 145
Articolo 15Articolo 17
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25 aprile 2006
Art. 16. Uso delle numerazioni e delle infrastrutture 1. Ai fini dell'offerta al pubblico di servizi a sovrapprezzo, l'operatore titolare della numerazione usa in proprio numeri o infrastrutture ovvero cede gli stessi in uso al centro servizi.
2. I centri servizi che ricevono in uso uno o piu' numeri ovvero infrastrutture dall'operatore titolare della numerazione non possono cedere gli stessi a terzi.
3. Gli strumenti di selezione automatica (dialer), eventualmente utilizzati per l'accesso ai servizi a sovrapprezzo forniti tramite Internet, devono avere caratteristiche tecniche tali da permetterne il controllo da parte dell'utente finale chiamante. Il dialer non deve configurarsi automaticamente come modalita' di connessione principale ne' deve generare, in modo automatico, connessioni ripetute alla numerazione su cui viene erogato il servizio a sovrapprezzo.
4. Gli operatori titolari della numerazione predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, contenente le seguenti informazioni: generalita' del centro servizi e del/dei fornitori di informazioni o prestazioni, tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri associati o indirizzi IP per l'accesso al servizio stesso. Il database aggiornato e' inviato al Ministero delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicita' trimestrale.
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, con le indicazioni del prezzo definito per ciascuna numerazione configurata sulla propria rete. Il database e' inviato al Ministero delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicita' trimestrale.
6. Il Ministero delle comunicazioni provvede a tenere un elenco completo, pubblico e disponibile sul sito web del Ministero stesso, che raccoglie le informazioni di cui ai commi 4 e 5.
7. In occasione degli aggiornamenti del piano nazionale di numerazione, gli operatori titolari della numerazione verificano la conformita' al suddetto piano dei numeri utilizzati o ceduti in uso ai centri servizi. In caso di modifica di tali codici, e' adottata la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 17.
Entrata in vigore il 25 aprile 2006
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