Articolo 5 del Decreto 2 marzo 2006, n. 145
Articolo 4Articolo 6
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25 aprile 2006
Art. 5. Minori e categorie particolari 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilita' psichica:
a) non devono rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;
b) non abusano della loro naturale credulita' o mancanza di esperienza e del loro senso di lealta';
c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione;
d) non inducono a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
e) non inducono a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, gli operatori di telefonia mobile assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti con il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori citato in premessa nonche' dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo articolo 26.
Entrata in vigore il 25 aprile 2006
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