Art. 18. Responsabilita' 1. Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal centro servizi, e' responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua conformita' alle disposizioni del Capo II e delle informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica e' responsabile del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2.
3. L'operatore titolare della numerazione e' responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 21, comma 5. E' compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilita' del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica e' responsabile del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2.
3. L'operatore titolare della numerazione e' responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 21, comma 5. E' compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilita' del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.