Articolo 23 del Decreto 2 marzo 2006, n. 145
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25 aprile 2006
Art. 23. Pubblicita' 1. Le emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 .
2. La pubblicita' relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignita' delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalita', offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicita', inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita ambiguita' ed omissioni che possano indurre in errore l'utente finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del servizio a sovrapprezzo.
3. Qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicita' indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;
c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;
d) il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 , nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio.
4. La pubblicita' relativa ai servizi che offrono informazioni o consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti del fornitore di informazioni o prestazioni.
5. La pubblicita' inviata direttamente agli abbonati, tramite chiamate telefoniche, fax, messaggi SMS, MMS, posta elettronica o altri servizi di comunicazione elettronica, e' consentita previo consenso espresso dell'interessato.
Note all' art. 23 :
- Per l' art. 1, commi 25 , 26 e 27 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , si vedano note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 , si vedano note alle premesse.
Entrata in vigore il 25 aprile 2006
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