Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 maggio 1990
Art. 6. Libretto della pratica 1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
a) le udienze cui il praticante ha assisitito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non puo' essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;
b) gli atti processuali o relativi ad attivita' stragiudiziali piu' rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.
2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica e' stata effettuata attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute.
3. Il consiglio dell'Ordine ha facolta' di accertare la veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti piu' opportuni.
Entrata in vigore il 19 maggio 1990
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