Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101
Articolo 6Articolo 8
Versione
19 maggio 1990
Art. 7. Adempimenti dopo il primo anno di pratica 1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attivita' indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.
2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.
3. Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facolta' di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.
Entrata in vigore il 19 maggio 1990
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