Articolo 27 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 26Articolo 28
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31 ottobre 1942
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Versione
1 settembre 1967
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Versione
1 gennaio 2002
Art. 27. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)) ((15)) ------------ AGGIORNAMENTO (15)
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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