Art. 9.
Gli affari civili e penali pendenti alla data del 1 settembre 1964 sono d'ufficio devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dal presente decreto, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento, che rimarranno alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore, in essi compresi gli uffici di cui agli articoli 2 e 3, i quali continueranno a funzionare, per tali esclusive incombenze, fino al 30 settembre 1961.
Gli affari civili e penali pendenti alla data del 1 settembre 1964 sono d'ufficio devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dal presente decreto, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento, che rimarranno alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore, in essi compresi gli uffici di cui agli articoli 2 e 3, i quali continueranno a funzionare, per tali esclusive incombenze, fino al 30 settembre 1961.