Art. 17. Commissione per la progressione in carriera 1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 16 e della progressione in carriera di cui all'articolo 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno e' istituita una commissione presieduta da un prefetto ((...)) e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operativita' della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto.
2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore senza facolta' di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.
2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore senza facolta' di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.