Articolo 5 del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
Articolo 4Articolo 6
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17 giugno 2000
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17 marzo 2020
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1 gennaio 2022
Art. 5. (( (Formazione iniziale) )) (( 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad una prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni)) -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 74, comma 6) che "In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13 , al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall' articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed Esami", numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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