Articolo 10 del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
Articolo 9Articolo 11
Versione
17 giugno 2000
>
Versione
31 dicembre 2024
>
Versione
2 marzo 2025
Art. 10. Individuazione dei posti di funzione 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.In ragione della specificita' ed unitarieta' della carriera ed al fine di garantire la continuita' dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un ((eguale)) periodo, anche piu' volte, entro il successivo biennio.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.
Entrata in vigore il 2 marzo 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente