Art. 40. Abrogazioni e disapplicazioni 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:
a) gli articoli 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 28 , 29 , 32 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente decreto; b) l' articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 .
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si applicano:
a) gli articoli 9 , 10 , 11 , 12 , 30 , 31 , 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 ; b) gli articoli dal 4 al 12, commi primo , secondo , terzo e quarto , e gli articoli 15 , 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ; c) l' articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 .
3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 , e di cui agli articoli 1 , 2 , 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 .
a) gli articoli 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 28 , 29 , 32 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente decreto; b) l' articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 .
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si applicano:
a) gli articoli 9 , 10 , 11 , 12 , 30 , 31 , 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 ; b) gli articoli dal 4 al 12, commi primo , secondo , terzo e quarto , e gli articoli 15 , 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ; c) l' articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 .
3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 , e di cui agli articoli 1 , 2 , 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 .