Art. 24. Collocamento a disposizione 1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall' articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato articolo 237.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell' art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , vedasi nelle note all'art. 2.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell' art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , vedasi nelle note all'art. 2.