Articolo 19 - Allegato Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del perito industriale della Legge 12 marzo 1957, n. 146
Articolo 18Articolo 20
Versione
17 aprile 1957
Art. 19.
Suddivisione delle opere e incarichi interessanti piu' categorie


Agli effetti della determinazione degli onorari le opere sono suddivise in classi e categorie come descritte nel seguente elenco con l'avvertenza che, se un incarico professionale interessa piu' di una categoria, gli onorari vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente:


ELENCO DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE


Classe 1ª - Costruzioni rurali, industriali, civili:
A) Costruzioni informate a grande, semplicita', fabbricati rurali, magazzini, edifici, industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili.
B) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro.
C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.
D) Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.


Classe 2ª - Impianti industriali completi e cioe': Macchinario apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali:
A) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentarie, delle fibre tessili del legno, del cuoio e simili.
B) Impianti dell'industria chimica, inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento; calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimicoalimentare, tintoria e stamperia di tessili.
C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria chimica speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione delle cave miniere.


Classe 3ª - Impianti di servizi generali interni, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioe' macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma, tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:
A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.
C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc.


Classe 4ª - Impianti elettrici:
A) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgica.
B) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica.
C) Impianti di stazioni, linee e reti per trasmissioni e distribuzioni di energia elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica.


Classe 5ª - Macchine apparecchi e loro parti.


Classe 6ª - Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici.


Classe 7ª - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.
Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia.
Entrata in vigore il 17 aprile 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente