Articolo 17 - Allegato Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del perito industriale della Legge 12 marzo 1957, n. 146
Articolo 16Articolo 18
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17 aprile 1957
Art. 17.
Gruppi di prestazioni


Agli effetti dell'applicazione dell'onorario a percentuale, le prestazioni del perito industriale si dividono in due gruppi:
A) Esecuzione di opere.
B) Pareri e perizie estimative.
Entrata in vigore il 17 aprile 1957
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