Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 dicembre 2019 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2019 |
Commentari • 8
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Dall'anatocismo sfilacciato al divieto dell'art. 1283 c.c.: nell'indifferenza dell'Organo di Vigilanza, l'intermediario bancario persevera nella capitalizzazione degli interessi, con oltre € 2 mil.di di illegittimi ricavi nell'anno in corso. Sommario 1. Introduzione. 2. La Delibera CICR 9 febbraio 2000: un anatocismo sfilacciato. 3. L'applicazione della Delibera CICR 9 febbraio 2000 all'apertura di credito: perplessità applicative. 4. Il nuovo articolo 120 TUB previsto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147. 4.1 Modalità di registrazione e pagamento degli interessi in conto: rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. 4.2 Il pagamento degli interessi relativi all'anticipazione di carta …
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Giurisprudenza • 238
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 20/12/2024, n. 1949Provvedimento: Sentenza n. 1949/2024 Depositato il 20/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore FESTA LELIO FABIO, Giudice VIGORITA CELESTE, Giudice in data 18/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 583/2024 depositato il 12/03/2024 proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Lizzano - Via V.emanuele 74020 Lizzano TA Difeso da Difensore_2 - …Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 04/04/2025, n. 686Provvedimento: Sentenza n. 686/2025 Depositato il 04/04/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore GRANIERI GIORGIO, Giudice SCILLITANI ROBERTO, Giudice in data 13/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1656/2024 depositato il 18/12/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Ascoli Satriano - Via …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 20/12/2024, n. 1943Provvedimento: Sentenza n. 1943/2024 Depositato il 20/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore FESTA LELIO FABIO, Giudice VIGORITA CELESTE, Giudice in data 18/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 545/2024 depositato il 08/03/2024 proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Avetrana - Via Vittorio Emanuele 74020 Avetrana TA elettivamente …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 13/03/2025, n. 87Provvedimento: Sentenza n. 87/2025 Depositato il 13/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 05/03/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: NATARELLA NO, Giudice monocratico in data 05/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 476/2024 depositato il 25/09/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Indirizzo_1 Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione …Leggi di più...
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- D.L. 193/2016·
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 3491Provvedimento: Sentenza n. 3491/2025 Depositato il 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 10/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 7918/2024 depositato il 06/12/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Messina elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
- art. 2953 c.c.·
- sospensione termini prescrizione·
- notifica cartella esattoriale·
- decadenza avviso di accertamento·
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- irreperibilità relativa·
- art. 14 L. 890/92·
- prescrizione decennale
Versioni del testo
- Articolo 1Trattato sul Trasferimento delle Persone Condannate o Sottoposte a Misure di Sicurezza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Argentina
La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, qui di seguito denominate "Le Parti",
Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due paesi in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza, al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale;
Guidate e vincolate dagli obblighi contenuti negli strumenti internazionali applicabili sui diritti umani, riguardo al rispetto del diritto alla vita e alla non inflizione di torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che la condanna o la sentenza che applica una misura di sicurezza possa essere eseguita nello Stato di cui le persone sono cittadini;
Hanno stabilito quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini di questo Trattato, il termine:
a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa o restrittiva della
liberta' personale inflitta da un giudice, per una durata limitata o
indeterminata, da eseguire effettivamente o la cui esecuzione e' sospesa con
l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, in conseguenza della commissione di un reato;
b) "sentenza" indica una decisione giudiziale irrevocabile, avverso la quale non e' pendente alcuna impugnazione, mediante la quale e' inflitta una condanna o applicata una misura di sicurezza;
c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti deve eseguirsi o si sta eseguendo una sentenza di condanna irrevocabile;
d) "persona sottoposta a misura di sicurezza" indica quella persona maggiorenne non imputabile o minorenne, conformemente alla normativa dello Stato di Condanna, che ha commesso un reato ed e' stata oggetto di una misura avente fini terapeutici, educativi o precauzionali;
e) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui e' stata emessa la sentenza nei confronti della persona che puo' essere trasferita o che e' stata trasferita;
f) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata o sottoposta a misura di' sicurezza puo' essere trasferita o e' stata trasferita per eseguire la condanna o la misura di sicurezza;
g) "legale rappresentante" indica la persona o l'istituzione che, secondo la legislazione dello Stato di Esecuzione o di Condanna, e' autorizzata ad agire in nome della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza dinanzi agli organismi competenti di una delle Parti. - Articolo 2Articolo 2
Principi Generali
Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si
impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia
di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza.
Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, le Parti possono concordare che la sentenza che infligge la condanna o che applica la misura di sicurezza sia eseguita dallo Stato di Esecuzione.
Nel caso di una persona condannata con sentenza la cui esecuzione e' sospesa con l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, lo Stato di Esecuzione adotta le misure di sorveglianza richieste e tiene informato lo Stato di Condanna sul modo in cui esse sono attuate.
Il presente Trattato e' applicabile a minori di eta' in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura di sicurezza che sia loro applicata e' effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 12. - Articolo 3Articolo 3
Autorita' Centrali
Ai fini del presente Trattato, le Autorita' designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza e comunicano direttamente tra loro.
Per la Repubblica Argentina, l'Autorita' Centrale e' il Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e per la Repubblica Italiana e' il Ministero della Giustizia.
Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.