Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359
Articolo 36
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26 novembre 1991
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2 luglio 2022
Art. 37. Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da sperimentare, le modalita' ed i termini della sperimentazione.
3. In caso di grave necessita' e urgenza, con decreto del Ministro dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato puo' essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purche' rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialita' offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.
(( 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessita' ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge. ))
Entrata in vigore il 2 luglio 2022
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