Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 novembre 1991
Art. 3. Armamento individuale - Definizione 1. L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate nominativamente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente agli specifici ruoli il cui ordinamento e' disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , ed a quello appartenente ai ruoli ad esaurimento del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , nonche' al personale, appartenente ai ruoli dei sanitari della Polizia di Stato ed a quelli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico- scientifica e tecnica, al quale siano attribuite, in virtu' dei rispettivi ordinamenti, le qualita' di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
2. L'armamento individuale consta di una pistola, corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 10 specificamente individuata per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia. Essa e' assegnata al personale di cui al comma 1 in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.
Note all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 335/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".
- Il testo dell' art. 19 del D.P.R. n. 336/1982 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia) e' il seguente:
"Art. 19 (Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal ruolo ordinario) - Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali e sottufficiali provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:
1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
2) ruolo ad esaurimento dei commissari;
3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti".
Entrata in vigore il 26 novembre 1991
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