Provvedimento: L'art. 2 della legge 28 novembre 1940, n. 1772, statuendo che, in caso di sospensione dei lavori, ordinata dalla amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, l'appaltatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, fa Obbligo all' amministrazione medesima di corrispondere all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti e dei materiali esistenti in cantiere, cio significa che l'appaltatore ha diritto di ottenere il valore dei detti materiali,determinato sulla base dei prezzi correnti al momento della liquidazione. […]
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