Articolo 16 del Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53
Articolo 10 terArticolo 17
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15 giugno 2019
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10 agosto 2019
Art. 16. Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale 1. Al codice penale , approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) e' aggiunto il seguente:
«11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;
b) all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ((, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni)) .».
Entrata in vigore il 10 agosto 2019
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