a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) e' aggiunto il seguente:
«11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;
b) all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ((, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni)) .».