Articolo 7 del Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53
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15 giugno 2019
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10 agosto 2019
Art. 7. Modifiche al codice penale 1. Al codice penale , approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «e' commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
b) all'articolo 340, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»;
((b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";
b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni")) ;
c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «e' commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
d) all'articolo 635:
1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;
3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».
Entrata in vigore il 10 agosto 2019
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