Articolo 2 bis del Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
Articolo 2Articolo 5
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15 maggio 2005
Art. 2-bis. (( (Misure relative all'attuazione della programmazione
cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006) )) ((. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di sistema" 2000-2006 a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.))
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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