Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 febbraio 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 febbraio 1998 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
- Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.