Art. 1. Competenze regionali
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503 , e della legge 11 marzo 1974, n. 101 , sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.30 GIUGNO 1993, N. 270)) Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalita' per la gestione comune degli istituti interregionali.
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503 , e della legge 11 marzo 1974, n. 101 , sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.30 GIUGNO 1993, N. 270)) Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalita' per la gestione comune degli istituti interregionali.