Articolo 16 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
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15 dicembre 2021
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23 aprile 2024
Art. 16. Sanzioni 1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall' articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilita'.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. La violazione e' segnalata dall'Autorita' marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformita' all'articolo 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.
5. ((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.
6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.
Entrata in vigore il 23 aprile 2024
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