Articolo 15 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
Articolo 14Articolo 16
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15 dicembre 2021
Art. 15. Formazione del personale 1. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinche' tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresi' che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.
Entrata in vigore il 15 dicembre 2021
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