Articolo 8 del Decreto 31 luglio 2000, n. 320
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 novembre 2000
Art. 8. Contenzione per il servizio di erogazione 1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile affidano, tramite convenzione conforme allo schema-tipo predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, alla Cassa Depositi e Prestiti o ad Istituti bancari, di seguito denominati "Istituto convenzionato", le attivita' connesse alla gestione delle erogazioni delle agevolazioni relative al contratto d'area o al patto territoriale loro assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'Istituto convenzionato e' scelto sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 .
2. Le eventuali giacenze sui conti, che devono essere costantemente disponibili, sono remunerate ad un tasso d'interesse creditore lordo determinato nell'ambito della convenzione di cui al primo comma e comunque non inferiore ai tassi medi praticati sul mercato.
3. Gli interessi maturati ai sensi del comma precedente sono di esclusiva spettanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione.
Note all' art. 8

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, e' stato da ultimo modificato dal D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.
Entrata in vigore il 22 novembre 2000
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