Articolo 6 del Decreto 31 luglio 2000, n. 320
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 novembre 2000
Art. 6. Gestione delle risorse finanziarie 1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile provvedono a:
a) accertare e attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali, omero di parte di essi anche ai sensi dell'art. 7; b) erogare le agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari; c) coordinare e supervisionare tutte le attivita' relative alla realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali; d) attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1 1ett.h), nonche' la rendicontazione della spesa.
Entrata in vigore il 22 novembre 2000
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