Articolo 9 del Decreto 31 luglio 2000, n. 320
Articolo 8Articolo 10
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22 novembre 2000
Art. 9. Autocertificazione dell'Istituto convenzionato 1. A seguito del raggiungimento del livello complessivo di erogazioni disposte in favore dei singoli soggetti beneficiari delle agevolazioni pari alle risorse assegnate a titolo di anticipo ai sensi dell'art. 5, l'Istituto convenzionato invia al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, tramite il Responsabile unico o il Soggetto responsabile, un'autocertificazione in ordine al raggiungimento del livello complessivo dei pagamenti disposti in favore dei singoli soggetti beneficiari, contenente:
a) l'elenco delle erogazioni effettuate alla data per singola iniziativa e intervento; b) una tabella riassuntiva delle complessive erogazioni disposte in favore del singolo contratto d'area o patto territoriale alla data.
2. Il Ministero provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della autocertificazione di cui al comma precedente, a svincolare la quota della fideiussione relativa alle erogazioni gia' concesse oggetto di autocertificazione.
Entrata in vigore il 22 novembre 2000
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