Art. 12. Previsione di penali e revoca delle agevolazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 il disciplinare di cui all'art. 2 prevede, in caso di mancato rispetto senza giustificato motivo da parte del Responsabile unico e del Soggetto responsabile degli obblighi previsti dall'art. 7, comma 2, l'applicazione di penali fino a un massimo del 75% della componente fissa del contributo Globale di cui all'art. 4.
2. Nei casi di cui all'art. 7 comma 1 nonche' nel caso di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), e comunque ai fini dell'applicazione delle penali di cui al comma precedente ed in ragione dell'ammontare di queste, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre l'escussione della fideiussione di cui all'art. 8.
3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:
a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio;
c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b);
d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione;
e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato; la proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a dodici mesi; per i patti territoriali approvati con deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione e' parziale, nella misura del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga; qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione Europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione. ((1a)) f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procedera' ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.
3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attivita' di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualita', la promozione, la pubblicita', l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attivita'. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificita' delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove e' stato dichiarato lo stato di calamita' naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attivita' produttive valutera' l'opportunita' di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
4. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.
-------------- AGGIORNAMENTO (1a) Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. n. 223 relativo alla G.U. 28/11/2006, n. 277) ha disposto (con l'art. 2, comma 79) che il termine di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunita' europea.
2. Nei casi di cui all'art. 7 comma 1 nonche' nel caso di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), e comunque ai fini dell'applicazione delle penali di cui al comma precedente ed in ragione dell'ammontare di queste, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre l'escussione della fideiussione di cui all'art. 8.
3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:
a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio;
c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b);
d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione;
e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato; la proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a dodici mesi; per i patti territoriali approvati con deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione e' parziale, nella misura del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga; qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione Europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione. ((1a)) f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procedera' ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.
3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attivita' di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualita', la promozione, la pubblicita', l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attivita'. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificita' delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove e' stato dichiarato lo stato di calamita' naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attivita' produttive valutera' l'opportunita' di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
4. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.
-------------- AGGIORNAMENTO (1a) Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. n. 223 relativo alla G.U. 28/11/2006, n. 277) ha disposto (con l'art. 2, comma 79) che il termine di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunita' europea.