Art. 9. Estensione alla regione Fr. V.G. di ulteriori facolta' e poteri 1. Sono estesi, altresi', alla regione Fr.-V.G., in quanto non ne sia gia' investita, ogni facolta' o potere attribuiti alle regioni ordinarie con il D.P.R. n. 616 o con altri provvedimenti legislativi, alle condizioni, con le modalita' ed entro i limiti per le stesse previsti.
2. E' anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del D.P.R. n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facolta' o poteri.
Nota all'art. 9, commi 1 e 2:
Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.
Nota al titolo della sezione II:
Il testo dell'art. 46 dello statuto speciale e' il seguente:
"Art. 46. - Spetta alla giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale; esercitare l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'art. 34: amministrare il patrimonio della regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente statuto o da altre leggi".
2. E' anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del D.P.R. n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facolta' o poteri.
Nota all'art. 9, commi 1 e 2:
Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.
Nota al titolo della sezione II:
Il testo dell'art. 46 dello statuto speciale e' il seguente:
"Art. 46. - Spetta alla giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale; esercitare l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'art. 34: amministrare il patrimonio della regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente statuto o da altre leggi".