Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 dicembre 1987
Art. 13. Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78 1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78 , e' riconosciuta alla regione Fr.-V.G. la facolta' di avvalersi anche del patrocinio legale di propri dipendenti, in possesso dei requisiti di legge, o di liberi professionisti.
Nota all' art. 13:
Il D.P.R. n. 78/1965 estende alla regione Friuli-Venezia Giulia il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.
Si ritiene utile riportare il testo degli articoli di tale decreto:
"Art. 1. - Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello statuto.
Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di consorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 2. - L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello statuto".
Entrata in vigore il 1 dicembre 1987
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