Art. 13. Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78 1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78 , e' riconosciuta alla regione Fr.-V.G. la facolta' di avvalersi anche del patrocinio legale di propri dipendenti, in possesso dei requisiti di legge, o di liberi professionisti.
Nota all' art. 13:
Il D.P.R. n. 78/1965 estende alla regione Friuli-Venezia Giulia il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.
Si ritiene utile riportare il testo degli articoli di tale decreto:
"Art. 1. - Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello statuto.
Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di consorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 2. - L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello statuto".
Nota all' art. 13:
Il D.P.R. n. 78/1965 estende alla regione Friuli-Venezia Giulia il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.
Si ritiene utile riportare il testo degli articoli di tale decreto:
"Art. 1. - Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello statuto.
Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di consorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 2. - L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello statuto".