Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 dicembre 1987
Art. 12. Esclusivita' della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi 1. Nessuna azione puo' essere promossa nell'interesse della regione Fr.-V.G., ne' questa puo' stare in giudizio, davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della giunta regionale, la quale provvede altresi' alla designazione dei difensori.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1987
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