Art. 2-nonies. (Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA). 1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarita'derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo. (7) (9) (10) ((12)) ----------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 126) che il termine di cui al presente articolo 2 e' prorogato al 31 dicembre 1995.
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Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437 ,convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di cui al presente articolo e' ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997.
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Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79 , convertito con modificazioni dalla 28 maggio 1997, n. 140 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 22) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 luglio 1997.
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La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art.15, comma 1) che i termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui al presente articolo 2-nonies, sono prorogati al 30 settembre 1998.